Art. 1
Definizione
Il Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari (S.U.N.I.A.) é una organizzazione sindacale autonoma e laica che promuove la libera associazione e l’autotutela solidale e collettiva dei cittadini per conseguire il riconoscimento del diritto alla casa quale bene di primario valore civile e sociale garantito a tutti.
L’adesione al S.U.N.I.A. é volontaria.
Essa comporta piena eguaglianza dei diritti e dei doveri nel pieno rispetto dell’appartenenza a gruppi etnici, nazionalità, fedi religiose, culture ed idee politiche.
L’adesione al S.U.N.I.A. comporta l’accettazione dei principi e delle norme del presente Statuto.
Il S.U.N.I.A. si riconosce nei principi fondamentali dello Statuto della CGIL con la finalità di affermare un “Sistema di tutela del cittadino“ e una linea di politica abitativa comune e condivisa sviluppando e valorizzando ad ogni livello nazionale e territoriale i rapporti definiti nel Patto federativo tra le due organizzazioni”.
IL S.U.N.I.A. quale fondatore aderisce alla CCU (Confederazione Consumatori utenti).
Il S.U.N.I.A. é affiliato allo IUT (International Union of Tenants).
Il S.U.N.I.A. Nazionale ha sede a Roma.
Art. 2
Scopi e principi del S.U.N.I.A.
Il S.U.N.I.A. basa i propri programmi e le proprie azioni sui dettati della Costituzione della Repubblica nata dalla Resistenza e ne propugna la piena attuazione.
Il S.U.N.I.A. propugna l’impegno per il rafforzamento del ruolo dell’Unione Europea, il superamento dei particolarismi nazionali e l’integrazione europea per la definizione di una legislazione di difesa e tutela dei diritti degli utenti. Il S.U.N.I.A. ha per scopo la tutela degli inquilini, degli assegnatari e, dei soggetti che versano in condizioni di bisogno alloggiativo e comunque dei diritti degli utenti del bene casa e degli aspiranti ad esso, ivi compresi:
Il S.U.N.I.A., in rappresentanza e per l’assistenza dei suoi organizzati, si propone di realizzare i propri scopi mediante:
e inoltre:
Il S.U.N.I.A. non persegue fini di lucro e in quanto ente non commerciale di tipo associativo nel rispetto di quanto previsto dal DPR 2/12/1986 art. 111 comma 4-quinquies ispira il suo Statuto e ordinamento ai seguenti principi e regole:
Art. 3
I servizi del S.U.N.I.A.
Il S.U.N.I.A. al fine di realizzare una più efficace ed estesa tutela dei diritti individuali e collettivi degli iscritti, promuove una politica dei servizi qualificata e diffusa su tutto il territorio nazionale in stretta integrazione con il Sistema servizi Cgil e la sinergia dei servizi fiscali anche mediante convenzioni con Enti, Società, singoli professionisti o associati, e con il supporto informatico rappresentato dal sito Internet.
Il S.U.N.I.A. ha facoltà, al fine di realizzare una più efficace ed estesa tutela dei diritti individuali e collettivi degli iscritti, previa delibera degli organi statutari, di assumere partecipazioni con società private, anche promuovendone la costituzione, a condizione che i fini sociali e l’ambito di attività delle quali, non siano in contrasto con i principi generali e le finalità del S.U.N.I.A..
Servizi richiesti da non iscritti possono essere forniti esclusivamente in presenza di specifici adempimenti, rientranti nelle finalità istituzionali del S.U.N.I.A., previsti e attribuiti all’organizzazione sindacale dalle normative, quali l’attestazione di rispondenza del contratto di locazione agli accordi territoriali di cui al DM Infrastrutture e Trasporti 16 gennaio 2017, a condizione che:
Art. 4
Costituzione e ruolo dell’APU (Associazione Proprietari Utenti)
Nell’ambito del S.U.N.I.A. a tutti i livelli, nazionale e territoriale, è costituita l’APU – Associazione Proprietari Utenti – per la rappresentanza, l’organizzazione e la tutela del cittadino, del lavoratore e del pensionato che sia proprietario, usufruttuario, beneficiario del diritto di uso e abitazione della prima casa, riconoscendo ai problemi connessi alla loro condizione di utenti abitativi un carattere integrante tra i suoi scopi e principi di tutela.
APU si propone di:
L’APU ha un suo logo associativo con l’indicazione della formulazione “associazione costituita nell’ambito del S.U.N.I.A.”.
L’APU rilascia una tessera associativa che ne riporta il logo e l’iscrizione all’APU avviene mediante richiesta presso le strutture territoriali del S.U.N.I.A. ove l’APU sia costituita ed anche attraverso procedura informatica. L’adesione all’APU comporta per ogni iscritto il riconoscimento pieno dei diritti e doveri previsti dall’articolo 5 e 6 dello Statuto del S.U.N.I.A. a favore degli iscritti.
Le modalità di iscrizione all’APU sono stabilite dal CD della federazione territoriale sulla base degli indirizzi stabiliti dal CD nazionale e dal CD regionale, con riferimento a tutte le tematiche che non determinano conflitto di interessi tra locatore e conduttore quali quelle della fiscalità immobiliare, del condominio, della tutela salvaguardia e fruibilità dei beni comuni, della qualità dell’alloggio e dell’edificio, della pianificazione urbanistica e del recupero e riqualificazione degli edifici e dei quartieri nonché in materia di attestazione di rispondenza del contratto all’accordo territoriale di cui il sia firmatario e quindi abilitato al rilascio anche nei confronti del locatore.
Per assicurare la visibile configurazione esterna e la funzionalità operativa dell’APU il Comitato Direttivo del S.U.N.I.A.. ad ogni livello nazionale e territoriale affida ad un suo componente l’incarico di Coordinatore programmatico/organizzativo dell’APU e delle tematiche connesse alla proprietà utente ed al condominio.
Il coordinatore APU opera in attuazione dell’incarico ricevuto e svolge il suo compito nel rispetto delle norme statutarie del S.U.N.I.A.. Con decisione del Comitato Direttivo può essere istituito un gruppo di coordinamento dell’APU.
Il Coordinatore dell’APU svolge la funzione di portavoce dell’Associazione ed in tale qualità deve garantirne, nel rispetto delle linee e degli indirizzi programmatici del S.U.N.I.A., la visibilità esterna, il rapporto con le altre istituzioni e con le altre associazioni di rappresentanza, la presenza nei momenti di confronto e vertenzialità sociale e territoriale sulle materie di interesse e competenza dell’Associazione.
In adempimento di quanto previsto dall’articolo 13 dello Statuto il Comitato Direttivo nazionale del S.U.N.I.A. può convocare un’Assemblea/Conferenza nazionale con funzioni di indirizzo politico nelle specifiche materie di interesse dell’APU e riferite alla tematica e alla rappresentanza della proprietà utente e del condominio, fissandone criteri e modalità di composizione e di partecipazione.
Le quote associative raccolte tra gli aderenti APU, stabilite e ripartite ai sensi dell’articolo 13 dello Statuto del S.U.N.I.A., confluiscono nel bilancio del S.U.N.I.A. secondo le modalità stabilite dagli articoli 13 e 21 dello Statuto del S.U.N.I.A. cui fanno direttamente capo la formale rappresentanza e personalità giuridica, la personalità fiscale e la posizione tributaria, il bilancio, la politica delle risorse e di inquadramento e gestione dei rapporti col personale dipendente e coi collaboratori. Eventuali livelli di registrazione e contabilizzazione primaria del tesseramento, delle entrate e delle spese riconducibili ad APU devono rispettare le regole amministrative e gestionali dello Statuto S.U.N.I.A. e devono, in ogni caso, confluire nel Consuntivo S.U.N.I.A. dell’esercizio di riferimento.
Le attività di servizio e gli sportelli di servizio di S.U.N.I.A. e APU sono unificati, fatte salve le decisioni in ordine ad una articolazione operativa e territoriale possibile e necessaria per una migliore efficienza delle attività di servizio da fornire agli associati.
Art. 5
Diritti e doveri dell’iscritto
L’iscrizione al S.U.N.I.A. avviene mediante richiesta alla struttura territoriale, anche attraverso sottoscrizione della delega nel rispetto delle vigenti normative in materia di protezione dei dati personali assicurata in tutti gli adempimenti connessi con l’iscrizione.
Ogni iscritto ha il diritto di:
Ogni iscritto ha il dovere di:
L’iscritto designato ad incarichi in organismi pubblici é tenuto a svolgere il proprio compito con piena coscienza e consapevolezza delle responsabilità che ne derivano nei confronti degli iscritti rappresentati e dovrà mantenere con l’organizzazione rapporti continui di informazione. Ha inoltre l’obbligo di redigere rapporti annuali per gli organismi designanti.
E’ facoltà degli organi dirigenti dichiarare decaduto chiunque, eletto a farne parte, manchi ingiustificatamente per più di tre convocazioni consecutive alle riunioni degli organi stessi.
Art. 6
Democrazia e unità sindacale
Il S.U.N.I.A. ritiene che la democrazia e la partecipazione degli iscritti siano strumenti di salvaguardia dell’autonomia politica e decisionale.
Democrazia e partecipazione sono il mezzo con cui superare le divergenze, per affermare il pluralismo delle idee. Il S.U.N.I.A. ritiene che i cardini sui quali far poggiare la vita democratica dell’organizzazione siano:
Nelle elezioni degli organi direttivi si applica il sistema del voto segreto.
Sono ammesse alle elezioni le liste di candidati presentate o sostenute da almeno il 10% degli iscritti o dei votanti per l’elezione a cui ci si riferisce.
Le decisioni dei Congressi e di tutti gli organi direttivi sono prese a maggioranza. Le riunioni ordinarie delle assemblee primarie degli iscritti e di tutti gli organi direttivi devono essere tenute entro i periodi di tempo fissati dal presente Statuto.
Per l’assunzione di qualsiasi carica direttiva negli organi dirigenti è necessaria l’iscrizione al S.U.N.I.A..
La selezione dei gruppi dirigenti a livello di Segretari generali e componenti della Segreteria deve consentire la pluralità delle esperienze; a tal fine, occorre delimitare il numero di anni di permanenza nella direzione delle strutture. Per favorire tale obiettivo, la permanenza nell’incarico di Segretario generale e di membro della Segreteria non può superare i due mandati congressuali e, comunque, gli otto anni. Eventuali deroghe o proroghe proposte devono essere approvate dal Comitato direttivo nazionale.
Le presenti norme avranno decorrenza a partire dal X Congresso.
Le decisioni relative alla nomina dei funzionari e degli apparati sindacali sono rimesse agli organi competenti e devono essere oggetto di periodica verifica da parte degli organi direttivi competenti, in relazione all’assolvimento dei compiti loro affidati secondo criteri di migliore e più diffusa utilizzazione dei quadri e delle competenze disponibili.
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Art. 7
Struttura organizzativa
Il S.U.N.I.A. é articolato nelle seguenti strutture:
Le federazioni territoriali possono articolarsi in comitati di iscritti, di caseggiato, di lotto, di quartiere, di circoscrizione ed in sezioni e realtà territoriali e intercomunali stabilendone le modalità di funzionamento, in rapporto alle specifiche esigenze delle realtà locali.
Le sezioni di base del S.U.N.I.A. possono essere costituite a livello di quartiere circoscrizionale, comunale o intercomunale.
È facoltà nell’ambito regionale, ove siano presenti particolari condizioni territoriali, sociali, demografiche ed organizzative, costituire una unica federazione regionale che assolve, con le modalità previste dallo Statuto, il compito ed il ruolo delle istanze territoriali.
I comitati di iscritti, di caseggiato e di lotto, eleggono al loro interno un responsabile del comitato, che deve assicurare il collegamento permanente con la struttura territoriale del S.U.N.I.A..
La sezione costituisce il primo momento dell’organizzazione di base nei diversi settori di intervento ed è il luogo in cui avviene la crescita politico-sindacale del quadro attivista volontario.
Sua istanza fondamentale è l’assemblea generale di tutti gli iscritti alla sezione che deve essere convocata almeno una volta l’anno.
Art. 8
La Federazione territoriale
La Federazione territoriale é l’organo di direzione e coordinamento delle sezioni e delle attività sindacali sul territorio.
Essa può essere alternativamente costituita in:
L’adozione di una specifica forma organizzativa spetta al Comitato direttivo nazionale acquisiti gli orientamenti delle realtà capoluogo interessate e della struttura regionale.
Essa gode di piena autonomia finanziaria, statutaria ed operativa sul territorio di sua competenza e se ne assume le conseguenti responsabilità secondo i principi giuridici del nostro ordinamento.
Organi direttivi della Federazione territoriale sono:
Il Comitato direttivo territoriale e il Collegio dei Sindaci sono eletti dal Congresso ordinario della Federazione. Esso si tiene di norma, ogni 4 anni, ovvero per decisione del Comitato Direttivo territoriale, adottata a maggioranza dei suoi componenti, previa comunicazione agli organi dirigenti nazionali e regionali o su richiesta di almeno 1/3 degli iscritti.
L’ordine del giorno dei lavori del Congresso deve contemplare una relazione del Comitato direttivo territoriale uscente sull’attività svolta dalla Federazione e una relazione del Collegio dei Sindaci uscente sui bilanci per il periodo intercorrente dal precedente Congresso.
Il Congresso decide, sulla base del numero degli iscritti, la composizione numerica, in numero dispari, degli organi direttivi. Il Comitato direttivo territoriale nella sua prima riunione procede con votazioni distinte alla nomina del Segretario Generale territoriale, dell’eventuale Vice Segretario e della Segreteria.
Le riunioni del Comitato Direttivo territoriale sono valide qualora sia presente la maggioranza dei propri componenti.
Competenze del Comitato direttivo territoriale sono:
Il Segretario Generale territoriale è il legale rappresentante della Federazione di fronte a terzi, alla legittimazione processuale attiva e passiva e sottoscrive gli atti legali e giudiziari, in sua assenza la rappresentanza è delegata dal Comitato Direttivo territoriale al Vice Segretario e per assenza di questi ad un componente della Segreteria.
La Segreteria provvede all’organizzazione ed al funzionamento della struttura territoriale ed adotta tutte le deliberazioni atte al raggiungimento degli scopi secondo l’indirizzo deciso dal Comitato Direttivo territoriale.
Il Collegio dei Sindaci é l’organo di controllo delle attività amministrative della Federazione territoriale. E’ composto da un minimo di tre membri effettivi e da due supplenti.
Il Comitato Direttivo territoriale deve essere riunito, su convocazione del Segretario Generale territoriale o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti del Comitato Direttivo territoriale, almeno una volta al trimestre.
Alle riunioni del Comitato Direttivo territoriale partecipano di diritto, con facoltà di parola e senza diritto di voto, i componenti del Collegio Sindacale.
Il Comitato Direttivo territoriale può eleggere il Presidente che ne presiede i lavori, ne convoca le riunioni su proposta della Segreteria e può essere dotato di un regolamento approvato dal Comitato Direttivo nazionale.
Il Comitato Direttivo territoriale può decidere una indennità di carica a favore del suo Presidente e del Presidente del Collegio dei Sindaci.
Il Comitato direttivo territoriale adotta con la maggioranza dei 3/4 dei componenti modifiche e integrazioni allo Statuto territoriale che si rendessero necessarie per intervenute normative di legge o regolamentari, per adeguare lo stesso alle modifiche apportate allo Statuto previa richiesta del Comitato direttivo nazionale.
Art. 9
La struttura regionale
In ogni regione è costituita la Struttura regionale del S.U.N.I.A. composta dal Comitato direttivo regionale, dalla Segreteria regionale e dal Segretario generale regionale con il compito di elaborare ed attuare le linee di politica sindacale e di dirigere l’iniziativa politica in relazione agli specifici deliberati congressuali.
La struttura regionale è denominata “S.U.N.I.A.” seguita dal nome della Regione.
La Struttura regionale dotata di autonomia organizzativa ha il compito di direzione politica regionale.
Il Congresso regionale è composto dai delegati eletti nei Congressi territoriali. Elegge il Comitato Direttivo regionale e nomina il Collegio Regionale dei Sindaci e il Collegio Regionale di Garanzia.
Approva lo Statuto regionale e le sue eventuali modifiche.
Elegge i delegati al Congresso nazionale.
Il Comitato direttivo regionale nella sua prima riunione procede alla nomina del Segretario generale regionale e della Segreteria.
Spetta alla Struttura regionale definire ruoli e compiti delle organizzazioni territoriali, rendere omogenea e trasparente la gestione di ogni Struttura, concorrere e contribuire con il Comitato Direttivo nazionale e con la Segreteria nazionale al dimensionamento territoriale delle federazioni e all’individuazione dei criteri per la costituzione di eventuali comprensori, finalizzando tali azioni ad una migliore razionalità politico organizzativa e di intervento politico sindacale sul territorio.
La Struttura regionale sviluppa inoltre le politiche del territorio e quelle ambientali ed edilizie finalizzandole alla costruzione di una apposita vertenzialità di materia.
Spetta alla Struttura regionale designare i rappresentanti del S.U.N.I.A. in organismi pubblici (o di rappresentanza) di carattere regionale ed inoltre, orientare e coordinare i rappresentanti del S.U.N.I.A. negli organismi territoriali politicamente equiparabili.
Sono inoltre compiti della Struttura regionale:
Il Comitato direttivo decide le modalità di impiego di eventuali risorse provenienti dalle Federazioni territoriali e le conseguenti rendicontazioni.
Le federazioni territoriali presenti e costituite nell’ambito della regione sono associazioni giuridicamente, statutariamente e amministrativamente autonome dalla Struttura regionale che non risponde delle obbligazioni assunte dalle federazioni territoriali e da qualsiasi altra organizzazione aderente, ai sensi dell’art. 13 del presente Statuto, che, pertanto, ne rispondono in proprio comprese le spese per il funzionamento dei propri organi dirigenti.
Art. 10
Funzionamento degli organi regionali e territoriali.
Il funzionamento degli organi regionali e territoriali, previsti dai precedenti art. 8 e 9 é regolato, con autonomi statuti delle Strutture regionali e delle Federazioni territoriali, sulla base dei successivi articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18 oltre che dai principi generali del presente Statuto.
Art. 11
Organi nazionali
Sono organi nazionali:
E’ organo di controllo amministrativo: il Collegio nazionale dei Sindaci.
E’ organo di giurisdizione interna e di garanzia: il Collegio nazionale di Garanzia.
Art. 12
Il Congresso nazionale
Il Congresso nazionale è il massimo organo deliberante del S.U.N.I.A.. E’ convocato ogni quattro anni ed ogni qualvolta la sua convocazione sia deliberata dal Comitato Direttivo nazionale o richiesta da almeno un decimo degli iscritti.
I delegati sono eletti nei congressi regionali. Il Comitato Direttivo nazionale deciderà con la maggioranza dei componenti, un apposito regolamento per lo svolgimento dei congressi regionali e territoriali garantendo l’attuazione dei principi di cui all’art. 5 del presente Statuto.
Il Congresso nomina:
La Commissione elettorale propone il numero e i nominativi dei componenti degli organismi da eleggere.
Il rapporto tra il numero di iscritti e il numero dei delegati al Congresso Nazionale é deciso dal Comitato Direttivo nazionale che potrà tenere presente l’articolazione dell’organizzazione sul territorio.
Compiti del Congresso nazionale sono:
Il Congresso può deliberare sulla modifica dello Statuto e sullo scioglimento del S.U.N.I.A. per il quale è richiesta la maggioranza qualificata di almeno due terzi dei delegati. A tal fine occorre che le proposte di modifica dello Statuto, segnate all’ordine del giorno del Congresso, siano preventivamente sottoposte a discussione con possibilità di emendamenti e votazione in tutti i Congressi.
I componenti degli organi nazionali uscenti del S.U.N.I.A., ove non delegati, possono partecipare al Congresso Nazionale con facoltà di parola ma senza diritto di voto.
La sede del Congresso é stabilita dal Comitato direttivo nazionale.
Art. 13
Comitato direttivo nazionale
Il Comitato direttivo nazionale é il massimo organo deliberante del S.U.N.I.A. tra un congresso e l’altro. Ad esso é affidato il compito di direzione del S.U.N.I.A. nell’ambito degli orientamenti decisi dal Congresso Nazionale, di impostare le iniziative di portata generale, di verificare il complesso dell’attività sindacale, di assicurare il necessario coordinamento delle strutture in cui il S.U.N.I.A. si articola, di provvedere alla Convocazione ordinaria e straordinaria del Congresso Nazionale.
E’ eletto dal Congresso che fissa il numero dei suoi componenti. Le vacanze che si verificassero, tra un congresso e l’altro, possono essere colmate per cooptazione da parte dello stesso organo direttivo, fino al massimo di un terzo dei suoi componenti, e per sostituzione decisa dal Direttivo medesimo. Qualora ricorra una motivata necessità politica di allargamento del gruppo dirigente le cooptazioni possono essere decise fino ad un massimo di un decimo del numero fissato dal Congresso.
Il Comitato direttivo nazionale provvede alle sostituzioni di componenti, dimissionari o decaduti, del Collegio nazionale dei Sindaci e del Collegio nazionale di garanzia, nelle forme previste dal presente Statuto.
Il Comitato direttivo nazionale é presieduto dal proprio Presidente dal quale é convocato su proposta della Segreteria almeno una volta a quadrimestre ed ogni qualvolta la sua convocazione sia richiesta da un quarto dei componenti del Consiglio stesso, fatti salvi gli adempimenti statutari.
Alla prima riunione dopo il Congresso, il Comitato direttivo nazionale elegge il proprio Presidente ed elegge con votazioni distinte il Segretario Generale, e su proposta di questo, l’eventuale Vice Segretario, e i componenti della Segreteria nazionale.
Il Comitato direttivo approva il proprio Regolamento atto a garantirne il corretto funzionamento che si applica anche ai Comitati direttivi territoriali che non avessero provveduto a dotarsene e del Regolamento relativo al trattamento del personale dipendente del S.U.N.I.A. nazionale.
E’ competenza del Comitato direttivo nazionale fissare la quota nazionale di iscrizione al S.U.N.I.A. e la ripartizione della stessa tra Nazionale e Federazioni territoriali.
Il Comitato direttivo nazionale, entro il mese di dicembre di ogni anno, approva il bilancio preventivo, presentato dalla Segreteria, riferito all’esercizio dell’anno successivo; entro il 30 aprile di ogni anno approva il bilancio consuntivo, relativo all’esercizio dell’anno precedente.
Spetta al Comitato direttivo nazionale decidere, con maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, lo scioglimento di un organo direttivo o esecutivo regionale o territoriale che assuma e confermi posizioni e comportamenti che siano incompatibili con l’appartenenza alla organizzazione, perché in contrasto con i princìpi e le norme fondamentali dello Statuto (e le normative conseguenti), il mancato adeguamento alle normative fiscali e tributarie e/o il mancato adeguamento alle norme in materia di protezione dei dati personali, anche se per espressa indicazione del Responsabile della protezione dei dati, la mancata registrazione dello statuto regionale o territoriale ovvero il suo mancato adeguamento, se richiesto, a quello nazionale rendendo impossibile la corretta direzione della struttura, al punto da ledere l’immagine del S.U.N.I.A. e determinare responsabilità collettive dell’organizzazione.
Il Comitato direttivo nazionale delibera sulla modifica del Patto federativo con la Cgil.
Nomina i rappresentanti del S.U.N.I.A. in organismi di carattere nazionale e interregionale.
Il Comitato direttivo ratifica l’accordo di cui all’art. 26, paragrafo 1) del Regolamento generale sulla protezione dei dati dell’Unione Europea (Regolamento UE 2016/679) e il Regolamento sul trattamento dei dati personali per l’attuazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati nel S.U.N.I.A. e nelle sue federazioni territoriali
Esso può articolare il suo lavoro per dipartimenti, commissioni o gruppi.
Le sue deliberazioni devono essere adottate in presenza della maggioranza dei suoi componenti.
A cura della Segreteria le decisioni del Comitato direttivo nazionale vengono portate a conoscenza delle Federazioni territoriali e delle Strutture regionali.
Il Comitato direttivo nazionale può convocare Assemblee nazionali con funzioni di indirizzo politico (Conferenza di organizzazione, Conferenza di programma, Conferenza dei quadri e dei comitati, ecc.) fissandone i criteri e le modalità di composizione e di partecipazione.
Ogni componente del Comitato direttivo nazionale ha diritto di partecipare a qualsiasi congresso o riunione delle organizzazioni nazionali, regionali e territoriali e di prendervi la parola.
Il Comitato direttivo nazionale, a maggioranza dei 3/4 dei suoi votanti e previo parere obbligatorio delle strutture interessate, delibera sulla costituzione di nuove strutture territoriali anche attraverso accorpamenti di strutture pre-esistenti.
Il Comitato direttivo nazionale, a maggioranza dei 3/4 dei suoi componenti delibera le modifiche del presente Statuto che si rendessero necessarie per adeguarne i contenuti a normative intervenute tra un congresso e l’altro.
Delibera, altresì, sulla costituzione di nuove strutture anche associative di rappresentanza e tematiche, fissandone poteri e compiti, nonché le modalità di costituzione di coordinamento in analogia a quanto stabilito all’articolo 4 del presente Statuto.
Il Segretario Generale è il legale rappresentante del S.U.N.I.A. di fronte a terzi ha la legittimazione processuale attiva e passiva e sottoscrive gli atti legali e giudiziari, in sua assenza la rappresentanza è delegata dal Comitato direttivo nazionale al Vice Segretario e per assenza di questi ad altro componente la Segreteria.
I componenti del Collegio nazionale dei Sindaci e del Collegio nazionale di Garanzia partecipano di diritto alle riunioni del Comitato direttivo nazionale con facoltà di parola e senza diritto di voto.
Art. 14
Segreteria
La Segreteria é l’organo che assicura la gestione continuativa del S.U.N.I.A. e risponde della propria attività al Comitato direttivo nazionale. La Segreteria funziona collegialmente e si riunisce su convocazione del Segretario Generale. Essa attua le decisioni del Comitato direttivo nazionale del S.U.N.I.A., assicura la direzione quotidiana delle attività e mantiene un contatto permanente con le Federazioni e designa il responsabile per la protezione dei dati previsto dagli artt. 37 ss. del Regolamento UE 679/2016 con competenze sui trattamenti dei dati personali svolti dal S.U.N.I.A. e dalle sue federazioni territoriali.
Delibera su tutte le questioni che rivestono carattere di urgenza.
La Segreteria provvederà a costituire un Comitato esecutivo con funzione di coordinamento operativo per l’attuazione programmatica, fissandone le competenze.
La Segreteria provvede all’organizzazione e al funzionamento dei dipartimenti di lavoro, degli uffici e dei servizi del S.U.N.I.A.. Può avvalersi di commissioni o gruppi di lavoro e ne coordina l’attività, nomina i collaboratori tecnici e politici.
A tutti i suoi componenti devono essere attribuiti, su proposta del Segretario generale, precisi incarichi e responsabilità di lavoro. Il componente della Segreteria risponde del suo operato all’organo esecutivo.
La Segreteria tiene un registro dei verbali delle riunioni, discute e predispone i bilanci preventivo e consuntivo, impartisce direttive all’amministrazione ed esamina periodicamente il suo operato.
Art. 15
Collegio nazionale dei Sindaci
Il Collegio nazionale dei Sindaci revisori é l’organo di controllo della attività amministrativa del S.U.N.I.A. ai vari livelli. Esso é composto da tre membri effettivi e da due supplenti.
I componenti eletti a far parte del Collegio devono rispondere a requisiti di specifica competenza, serietà ed esperienza.
Il Collegio dei Sindaci accompagna con una propria relazione il bilancio del S.U.N.I.A., controlla periodicamente l’andamento amministrativo e verifica la regolarità delle scritture e dei documenti contabili. Inoltre presenta al Congresso nazionale una relazione complessiva sui bilanci riguardanti il periodo intercorrente tra un Congresso e l’altro.
Il Collegio elegge nel proprio seno un Presidente cui spetta la responsabilità della convocazione e del funzionamento dello stesso.
Art. 16
Collegio nazionale di Garanzia
Il Collegio nazionale di Garanzia é l’organo che deve assicurare statutariamente i diritti delle diverse istanze e dei singoli iscritti, nonché di giurisdizione interna del S.U.N.I.A..
Il Collegio nazionale di Garanzia opera quale organo di seconda istanza. Ove non risulti costituito il Collegio di Garanzia regionale previsto dall’art. 9, opera come organo di prima istanza.
Esso è composto da un minimo di tre membri effettivi e due supplenti. I componenti del Collegio, tenendo conto delle funzioni di garante e giudicante che sono chiamati a svolgere, sono scelti tra gli iscritti di riconosciuto prestigio, autonomia ed indipendenza. Il Collegio elegge nel proprio seno un Presidente cui spetterà la responsabilità delle convocazioni e del funzionamento dello stesso.
Compiti del Collegio nazionale di Garanzia sono:
Le delibere del Collegio Nazionale di Garanzia devono essere attuate dal Comitato direttivo nazionale.
Il Collegio Nazionale di Garanzia deve dotarsi di un regolamento attuativo dei principi fondamentali di cui al Titolo III del presente Statuto.
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Art. 17
Sanzioni disciplinari
E’ passibile di sanzioni disciplinari l’iscritto al S.U.N.I.A. il cui comportamento sia contrario ai principi contenuti nel presente Statuto e risulti lesivo per l’organizzazione sindacale.
Le sanzioni applicabili sono le seguenti:
Tali sanzioni sono relazionate al tipo ed alla gravità delle infrazioni tra cui vanno comprese le seguenti:
In casi di particolare gravità derivanti da sottoposizione a procedimento penale, la segreteria competente può sospendere cautelativamente l’iscritto, anche se le violazioni non siano strettamente collegate all’attività sindacale. Avverso la sospensione cautelativa é data facoltà di ricorso al Collegio di Garanzia competente.
Art. 18
Procedure nei provvedimenti disciplinari
L’attivazione delle procedure avviene sulla base di una segnalazione scritta di un organismo o di un semplice iscritto. Il Presidente del Collegio investe della procedura il Collegio stesso nella sua prima riunione che designa, tra i suoi componenti, colui che conduce l’istruttoria. Questi, ove ritenga la segnalazione palesemente infondata, può richiedere al Collegio l’archiviazione del procedimento.
L’eventuale decisione del Collegio in sede giudicante contraria alla archiviazione comporta la restituzione degli atti a chi ha condotto istruttoria e l’obbligo di acquisire ogni ulteriore idoneo elemento di conoscenza e valutazione.
In ogni caso l’attività istruttoria su ogni segnalazione di violazione disciplinare deve concludersi non oltre novanta giorni dal ricevimento della segnalazione. La decisione del Collegio deve essere adottata non oltre i quarantacinque giorni successivi alla trasmissione della risultanza istruttoria.
L’iscritto sottoposto ad addebito disciplinare deve, a cura del Collegio, essere immediatamente messo a conoscenza sia dei fatti che gli vengono addebitati sia degli elementi su cui si fondano.
L’iscritto può far pervenire al Collegio memorie a difesa entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.
L’iscritto colpito dal provvedimento può ricorrere, entro i successivi sessanta giorni, al Collegio di garanzia nazionale.
Il ricorso sospende provvisoriamente la esecutività della sanzione inflitta. In casi di particolare gravità il Comitato Direttivo competente, in attesa dell’esito del ricorso, può adottare la sospensione cautelare.
I Collegi di Garanzia adottano le decisioni di loro competenza a maggioranza semplice.
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Art. 19
Sospensione e scioglimento di organi direttivi
Su segnalazione scritta e ritenuta fondata per la sua gravità il Collegio Nazionale di Garanzia può sospendere cautelativamente gli organi direttivi di una struttura regionale o territoriale, sentito il parere della Segreteria Nazionale che, in caso di accoglimento, nomina un Commissario provvisorio.
Tale procedura é consentita in presenza di assunzione di posizioni che sono incompatibili con l’appartenenza al Sindacato perché in contrasto con i principi fondamentali dello Statuto.
Analogo procedimento può essere intrapreso qualora l’organismo non sia in grado di funzionare.
La Segreteria nazionale può proporre al Comitato direttivo nazionale lo scioglimento dell’organismo, anche se lo stesso non é stato sospeso cautelativamente.
Il Comitato direttivo nazionale decide sullo scioglimento con maggioranza qualificata di almeno 2/3 dei votanti.
Il Comitato direttivo nazionale designa, con analoga maggioranza, un Commissario eventualmente affiancato da una Commissione straordinaria di garanzia con i poteri dell’organismo disciolto che dovrà organizzare, entro sei mesi dalla nomina, il Congresso straordinario della struttura interessata.
Sia il Collegio di Garanzia che il Comitato direttivo nazionale ove richiesti, sono tenuti, prima di decidere, a sentire le ragioni dei componenti dell’organismo territoriale su cui si chiede di intervenire.
Il Comitato direttivo nazionale può contestualmente annullare atti posti in essere dall’organo sciolto.
In presenza di accertate cause di necessità ed urgenza, ed essendo vacante la carica di legale rappresentante della Struttura regionale o della federazione territoriale, la Segreteria Nazionale per consentire l’adempimento di atti connessi alla rappresentanza della Struttura regionale o della federazione territoriale può nominare un commissario straordinario con le funzioni di legale rappresentante salvo ratifica della nomina al primo Comitato direttivo nazionale successivo alla deliberazione.
Art. 20
Incompatibilità
Si considerano incompatibili con l’appartenenza all’organizzazione iniziative di singoli o gruppi per costituire organizzazioni parasindacali in competizione con la rappresentatività del S.U.N.I.A., ovvero promuovono azioni organizzate che, di fronte alle controparti del sindacato, rompano l’unità del S.U.N.I.A..
L’adesione al S.U.N.I.A. é incompatibile con l’appartenenza ad associazioni segrete.
L’autonomia del S.U.N.I.A. è tutelata dalle seguenti incompatibilità con le cariche dell’organizzazione a tutti i livelli producendone la decadenza:
La candidatura ad assemblee elettive della Comunità europea e di quelle dello Stato italiano ai diversi livelli nazionali e territoriali, e a consultazioni primarie di coalizione o di partito, regionali, provinciali e comunali relativi al capoluogo di provincia nello stesso ambito territoriale della carica S.U.N.I.A., comporta l’automatica decadenza da ogni incarico esecutivo e la sospensione dagli organi direttivi di emanazione congressuale.
Dal cessare delle condizioni che danno luogo ad incompatibilità, l’iscritto sospeso rientra negli organi direttivi dei quali faceva parte dopo 12 mesi.
Tali incompatibilità possono essere derogate, con proposta del massimo organo dirigente della struttura di appartenenza, che deve essere approvata dal Comitato direttivo nazionale.
La eventuale deroga deve in ogni caso prevedere la sospensione da ogni incarico esecutivo per il periodo di svolgimento dell’attività incompatibile.
E’ comunque vietato l’uso delle strutture, risorse o mezzi del S.U.N.I.A. per fini di propaganda elettorale personale e il riferimento al ruolo ed alla carica rivestiti nel S.U.N.I.A. in tutte le comunicazioni utilizzate nell’ambito della carica e della candidatura incompatibili.
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Art. 21
Forme di finanziamento
Il S.U.N.I.A.. in conformità ai principi statutari, per conseguire i propri scopi associativi trae i mezzi che costituiscono il fondo comune indivisibile da:
Art. 22
Controlli amministrativi e attività ispettive
Il Comitato direttivo nazionale esercita il controllo sulle Strutture regionali e sulle Federazioni territoriali, avvalendosi per eventuali attività ispettive degli organi e delle professionalità interne all’organizzazione. Ove ravvisi l’opportunità di utilizzare competenze esterne può decidere di ricorrere con specifico mandato anche all’operato degli Ispettori nazionali della Cgil, coordinati da un membro del Collegio Nazionale di Garanzia del S.U.N.I.A., in presenza di gravi e ripetute violazioni dello Statuto, del regolamento e delle vigenti normative nelle materie riguardanti la regolarità di gestione delle risorse e amministrazione ed in particolare:
Qualora da detti controlli emergessero violazioni delle norme amministrative, gli organi nazionali, investono gli organi direttivi delle strutture interessate affinché assumano tutti i provvedimenti necessari per ricondurre a normalità e correttezza la situazione.
Ove ciò non dovesse verificarsi gli organi possono dare corso alle procedure di cui agli artt. 13 e 19 dello Statuto.
Ove non fossero approvati e presentati i bilanci alla struttura nazionale entro il quindicesimo giorno successivo alla data stabilita dal presente Statuto, con deliberazione della Segreteria nazionale, viene demandata al Collegio nazionale dei Sindaci la nomina di un Commissario per la stesura dei bilanci.
Art. 23
Attività amministrativa
L’attività amministrativa del S.U.N.I.A. deve basarsi su una politica dei costi e dei ricavi che sia correlata alle esigenze ed alle possibilità economiche di ciascuna struttura, e su una tenuta della contabilità documentata e basata su criteri di chiarezza e trasparenza e nel rispetto delle norme e procedure in materia fiscale e previdenziale.
A tale fine devono essere osservate le seguenti procedure:
Ogni struttura deve tenere la contabilità e la relativa documentazione a disposizione dei Sindaci, e delle strutture di livello superiore che hanno la facoltà di esercitare il controllo amministrativo.
Art. 24
Autonomia amministrativa
Le strutture Nazionale, regionali e territoriali del S.U.N.I.A. sono associazioni giuridicamente, statutariamente, e amministrativamente autonome.
Il S.U.N.I.A. nazionale non risponde delle obbligazioni assunte dalle Strutture regionali e dalle Federazioni territoriali e da qualsiasi altra organizzazione aderente che pertanto ne rispondono in proprio.
Le spese necessarie per il funzionamento degli organi dirigenti sono a carico della stessa struttura organizzativa territoriale, regionale e nazionale.
Art. 25
Sulla cessazione dell’attività
Nel caso che un’organizzazione territoriale del S.U.N.I.A., con delibera adottata dal almeno i 2/3 dei partecipanti al suo Congresso, cessi l’attività, il suo eventuale attivo patrimoniale, immobiliare e mobiliare al netto di ogni passività, sarà devoluto a beneficio dell’organizzazione del S.U.N.I.A. immediatamente superiore.
Nel caso che il S.U.N.I.A. nazionale con delibera adottata da almeno i 3/4 dei partecipanti al suo Congresso si sciolga, sia il S.U.N.I.A. Nazionale, sia tutte le strutture ad ogni livello, assumeranno, entro 30 gg. dalla data dello scioglimento, le delibere relative alla devoluzione dell’eventuale attivo patrimoniale, immobiliare e mobiliare, al netto di ogni passività a beneficio della Cgil.
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