Il bonus facciate al 60% subisce la concorrenza dell’ecobonus fino al 75%
La vecchia agevolazione diventa l’alternativa volendo fare il cappotto.
Il sole 24 ore
Con la riduzione del bonus facciate “eco” dal 90% al 60%, per molti contribuenti conviene passare all’ecobonus del 65% (o 70-75% in alcuni casi), in quanto le pratiche per l’Ape finale e per la comunicazione all’Enea sono uguali.
Prima di scegliere l’ecobonus rispetto al bonus facciate, però, vanno analizzati anche i lavori che si intendono effettuare, per verificare se questi, agevolati con il bonus facciate, sono incentivati anche con l’ecobonus.
Ad esempio, il bonus facciate si applica anche ai semplici lavori non eco riconducibili al «decoro urbano», quali ad esempio quelli riferiti alle grondaie e ai pluviali (circolare 2/E/2020), che rientrano più difficilmente nell’ecobonus (si veda l’Esperto risponde del 29 novembre 2021). Lo stesso vale per gli interventi sugli ornamenti e sui fregi (risposta 411/2020), per il rifacimento del parapetto in muratura dei balconi e della relativa pavimentazione o per la verniciatura della ringhiera in metallo (risposte 185/2020 e 673/2021).
Viceversa, alcune spese non agevolate con il bonus facciate, potrebbero rientrare nell’ecobonus come quelle riguardanti l’isolamento termico delle facciate confinanti con chiostrine, cavedi, cortili (circolare 2/E/2020), sui «terrazzi a livello» (risposta 185/2020) o sul lastrico solare (risposta 816/2021).
Relativamente ai limiti di spesa, il bonus facciate è preferibile rispetto all’ecobonus, perché non prevede limiti assoluti, tranne quelli di congruità, in caso di lavori iniziati dopo il 5 ottobre 2020, e indipendentemente dall’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura.
Per l’ecobonus del cappotto, invece, la detrazione Irpef e Ires del 65% ha un limite di 60mila euro, che corrisponde ad un limite di spesa di 92.307,69 euro.
Anche in questo caso, va fatta l’asseverazione di congruità della spesa. Il limite di spesa è di 40mila euro moltiplicato per le unità immobiliari per le parti comuni condominiali, in caso di ecobonus del 70% se si interviene su più del 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio ovvero del 75% se, oltre a interessare più del 25%, si migliora la qualità media delle prestazioni energetiche di cui alle tabelle 3 e 4, dell’allegato 1 del decreto 26 giugno 2015.
La scelta dell’ecobonus per il cappotto del 65% rispetto al bonus facciate del 60% conviene anche per le imprese, prestando attenzione che per le imprese con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, la riduzione del bonus facciate dal 90% al 60% si avrà per le spese sostenute, con il principio di competenza, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2022.
Il possibile passaggio dal bonus facciate del 60% all’ecobonus per il cappotto del 65% non è indolore per i contribuenti che hanno intenzione di effettuare la «sola pulitura o tinteggiatura esterna» della facciata, in quanto anche se c’è un aumento di detrazione del 5%, l’intervento deve essere effettuato secondo i criteri del risparmio energetico del decreto requisiti tecnici Mise 6 agosto 2020, va effettuata l’Ape final e e va inviata la pratica all’Enea.