Assegno senza timbro del condominio: amministratore denunciato

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L’amministratore nel firmare un assegno per conto del condominio è tenuto a specificare la qualità rivestita, altrimenti subisce la denuncia da parte della banca alla Centrale d’Allarme Interbancaria (Cai). Nel caso di specie, nonostante intestatario del conto corrente ed obbligato all’adempimento fosse il condominio, l’assegno non indicava nella sottoscrizione alcun timbro o riferimento in grado di identificare il soggetto obbligato, titolare del conto/corrente, ma solo il nome personale dell’amministratore.

 

Il caso
Con ricorso cautelare un amministratore pugliese deduceva di aver subito una illegittima segnalazione Cai attivata da un istituto di credito in ragione del mancato pagamento di un assegno con firma non autorizzata, poiché l’assegno in questione, tratto su un conto corrente intestato al condominio da egli gestito, era stato firmato senza apposizione del timbro del condominio.
Deduceva, fra l’altro, che la banca aveva tollerato due precedenti assegni parimenti sottoscritti in assenza di timbro del condominio, così generando un legittimo affidamento in ordine alla correttezza di tale operato. Dopo la prima fase del procedimento cautelare e a fronte della cessazione della materia del contendere nelle more, la questione dolente per il professionista è giunta avanti al giudice collegiale il quale, tuttavia, ha ritenuto pienamente legittima la segnalazione svolta dalla banca.

 

I contenuti dell’ordinanza
Il caso di specie, infatti, non riguardava una segnalazione “sanabile” per mancanza di provvista a norma degli articoli 8 e 9.2 lettera a) della legge 386/90, ma la diversa fattispecie della segnalazione per «mancanza di autorizzazione».

Tale tipo di segnalazione – per come riportato nel provvedimento in commento – va operata doverosamente e senza alcun preavviso, nel termine di 20 giorni dalla presentazione del titolo per il pagamento, per espressa previsione di legge. Ciò al fine di impedire tempestivamente l’insanabile vizio determinato dall’emissione di assegni da parte di soggetti non autorizzati.Ora, dagli atti del processo risultava che il professionista non avesse “speso il nome” del condominio nella sottoscrizione dell’assegno, non apponendovi un timbro, né dichiarando la propria qualità di “amministratore pro tempore” dello stesso, in violazione della previsione di cui all’articolo 11 della legge “assegni” (Regio decreto 1736/1939), il quale prevede espressamente che la sottoscrizione dell’assegno «deve contenere il nome e cognome o la ditta di colui che si obbliga».

 

Conclusioni
Tra l’altro, la previsione di legge – per come precisato nel provvedimento in commento – non può ritenersi derogata dalla circostanza che altri due precedenti assegni erano stati ritualmente negoziati pur non contenendo nella sottoscrizione l’indicazione del condominio obbligato. Né può fondarsi su tali precedenti condotte – peraltro giustificate dal fatto che i due assegni in commento erano stati negoziati “fuori piazza”, e quindi non tempestivamente “bloccabili” dalla banca reclamante – la sussistenza di un “affidamento legittimo” in capo al reclamato.
Ed anzi, la diligenza propria della specifica professione del reclamato – secondo i giudici pugliesi – avrebbe dovuto indurre lo stesso a tenere in debita considerazione le previsioni normative volte a garantire la trasparenza nelle transazioni condominiali (che non a caso impongono di utilizzare uno specifico conto corrente intestato al condominio al fine di evitare ogni confusione tra il patrimonio dell’amministratore e quello del condominio).