Allarme per i condomìni per lo stop a gennaio al mercato tutelato luce

Nt+condominio24ore – giovedì 3 novembre

 

Il grido d’allarme e la richiesta di intervento del Governo arrivano dalle associazioni di consumatori, in testa l’Unione nazionale consumatori (Unc): entro due mesi i condomìni, equiparati alle microimprese, sono destinati ad uscire dal mercato tutelato anche per i servizi di fornitura di energia elettrica.
L’Arera non prevede una specifica per i condomìni ma solo la distinzione tra clienti domestici e clienti in bassa tensione o altri usi. La scadenza per i condomìni, enti di gestione e non clienti domestici, quindi, è il 31 dicembre 2022 (se hanno un impegno di potenza inferiore ai 15 kW) e si aggiunge a quella prevista (sempre per la stessa data) per il servizio di tutela del gas naturale. I soggetti che possono rimanere in tutelato ancora un anno sono quelli definiti «utenti finali domestici» nella legge concorrenza (abitazioni a carattere familiare). Per loro il termine del passaggio è posticipato al 10 gennaio 2024, scadenza entro la quale a chi non ha sottoscritto un nuovo contratto verrà assegnato il servizio a tutele graduali (Stg).
Anche per i condomìni è previsto l’accesso al Stg ? Si, ma qui l’affare si complica perché l’Autorità ha definito la regolazione delle condizioni economiche e contrattuali di erogazione del Stg entro il 1° gennaio 2023, termine che però non potrà essere rispettato, ha spiegato l’Arera, per cause di forza maggiore. Un attacco hacker ha reso indisponibili i sistemi informatici di Acquirente unico, soggetto responsabile delle procedure concorsuali per l’assegnazione del Stg. L’Autorità ha chiesto perciò un rinvio al primo luglio 2023 per le microimprese, condomìni compresi, che attendono quindi una decisione in merito a stretto giro. Fa rilevare la ingiustificata difformità di trattamento tra condomìni e villette il responsabile del settore energia dell’Unc, Marco Vignola, denunciando che «nel silenzio generale gli amministratori di condominio stanno già ricevendo lettere di avviso in cui si preannuncia lo sfratto anticipato dal mercato di tutela. In sintesi per la luce delle parti comuni di chi abita in un palazzo (scale, giardino, ascensore, garage) l’utenza non è considerata a uso domestico, a differenza di chi abita in una villa».
L’interpretazione – sottolinea Vignola – cozza contro la tesi delle Entrate che con l’interpello 142 del 3 marzo 2021 aveva consentito l’applicazione dell’Iva agevolata al 10% sulle bollette dell’elettricità anche per il funzionamento delle parti comuni di condomìni composti da unità immobiliari esclusivamente residenziali che prima pagavano l’Iva al 22%. Si riteneva, precisa Vignola, che «le parti comuni condominiali non possano essere considerate come distinte e autonome rispetto alle proprietà dei condòmini»